Art. 2.
(Limite di età per nomina alle cariche di assessore comunale, provinciale o regionale).

      1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

 

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          b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età».

      2. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è aggiunta la seguente:

          «f-ter) previsione del limite di età di settanta anni per la nomina alla carica di assessore regionale».