1. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che non hanno compiuto il settantesimo anno di età».
2. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è aggiunta la seguente:
«f-ter) previsione del limite di età di settanta anni per la nomina alla carica di assessore regionale».